Il Ministero dell'interno, con la circolare 08/08/2007 n.45, ha chiarito che l'attestazione di soggiorno rilasciata al cittadino comunitario a seguito dell'iscrizione all'anagrafe non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha la finalità di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di iscrizione previsto dal DLgs 30/2007.

Se il cittadino è già iscritto nel registro della popolazione residente, e quindi non è necessario verificarne la dimora abituale, allo stesso verrà rilasciato l'attestato di avvenuta iscrizione.

Rimane fermo che alla maturazione del diritto di soggiorno permanente, su richiesta del cittadino verrà consegnato il relativo attestato.

Tra i motivi che legittimano l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario vi è anche l'esercizio di un'attività lavorativa. I vari documenti che sono idonei a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato sono i seguenti: ultima busta paga, ricevuta di versamento dei contributi all'INPS, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, la comunicazione di assunzione al CIP, la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro oppure la preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso.

I cittadini dei paesi neocomunitari (Bulgaria e Romania) dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione nei settori diversi da quelli c.d. privilegiati.

Invece il nulla osta non andrà richiesto a coloro che al mese di gennaio erano già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Invece se l'attività esercitata è di natura autonoma sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di commercio ovvero l'attestazione di attribuzione della partita IVA. Se l'attività ha natura professionale è necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale.

Il diritto di soggiorno vale anche per il lavoratore comunitario distaccato in Italia. Per l'iscrizione anagrafica è necessario acquisire la dichiarazione della filiale italiana.

Inoltre, chiarisce il Ministero dell'interno, i cittadini comunitari che sono stati iscritti all'anagrafe senza esibire la  Carta di soggiorno UE, se non sono ancora in possesso di tale titolo, dovranno recarsi all'ufficio anagrafe con la ricevuta della domanda di Carta di soggiorno e autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 30/2007.

Se gli stessi non hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno dovranno produrre la documentazione indicata nel predetto decreto legislativo.

Infine per i cittadini comunitari che hanno avviato il procedimento di iscrizione anagrafica prima della data di entrata in vigore del DLgs 30/2007 (avvenuta l'11 aprile u.s.) e questo non è ancora concluso, se questi hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno dovranno esibire la relativa ricevuta e procedere all'autodichiarazione delle condizioni di soggiorno. Se invece non hanno fatto richiesta della Carta di soggiorno dovranno esibire la documentazione indicata dal DLgs 30/2007.