Comunicazioni obbligatorie domestici: Il modello Q va sempre compilato e inviato se il cittadino è extraUE
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 24/03/2009 n.6729, facendo seguito alla circolare 20/2009 con la quale sono state fornite le prime indicazioni in merito alle comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro domestico all'Istituto previdenziale, ha precisato che nel modello COLD-ASS, la "data fine" deve essere inserita soltanto qualora si tratti di un rapporto di lavoro a tempo determinato, mentre la cessazione deve essere comunicata attraverso il modulo predisposto per le variazioni (modulo COLD-VAR).
Inoltre, continua l'Istituto previdenziale, sempre nel modulo di assunzione la retribuzione oraria e quella mensile sono alternative. La retribuzione da inserire è quella concordata con il lavoratore, quindi non deve comprendere né la quota relativa alla tredicesima, né quella relativa all'indennità di vitto e alloggio. In caso di assunzione con contratto di lavoro ripartito (art. 41 d.lgs. 276/2003) deve essere presentata una comunicazione per ogni lavoratore, segnalando nella sezione 5 il codice fiscale del coobbligato.
L'Istituto ricorda che acquisirà tutte le comunicazioni obbligatorie, presentate regolarmente ai Servizi per l'Impiego dal 11 gennaio 2008 al 28 gennaio 2009 o, successivamente a tale ultima data, nel periodo transitorio che si è concluso il 16 febbraio u.s., che non sono transitate negli archivi centrali delle comunicazioni obbligatorie oppure sono state trasmesse con codice settore errato pur avendo natura di rapporto di lavoro domestico.
Attraverso la compilazione del modello COLD ASS, i datori di lavoro potranno, infatti, recuperare le domande di assunzione presentate ai Centri per l'Impiego e non transitate agli uffici INPS e quindi denunciare l'instaurazione del rapporto di lavoro ora per allora.
Nell'attesa del rilascio delle procedure di acquisizione del modulo COLD-VAR, l'Inps fornisce ulteriori precisazioni anche in merito alle comunicazioni di cessazione, trasformazione e proroga:
- le variazioni già comunicate ai Servizi per l'Impiego, ma non transitate negli archivi centrali, potranno essere acquisite attraverso la funzione già in uso in Intranet;
- attraverso la funzione già in uso in Intranet, potranno essere effettuate altresì le variazioni urgenti (per l'erogazione di prestazioni, per l'invio di ulteriori bollettini, etc.), avendo cura di tenere le comunicazioni in evidenza affinché sia possibile la successiva acquisizione finalizzata alla trasmissione dei dati ai Servizi competenti;
- è obbligatorio compilare la Sezione 1 del modulo in oggetto per consentire l'individuazione del rapporto di lavoro. Invece delle altre sezioni deve essere compilata soltanto quella per la quale va comunicata la variazione o la cessazione.
Qualora, per un qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione preventiva non si instauri effettivamente, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione entro i 5 giorni successivi da quello previsto come data di inizio rapporto. Nell'attesa che venga rilasciata la procedura di variazione, tale comunicazione di annullamento del rapporto di lavoro può essere effettuata attraverso comunicazione scritta alle sedi INPS o chiamando il Contact Center al numero 803.164.
L'INPS infine ricorda che nel caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, permane l'obbligo in capo al datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno (mod. Q) allo Sportello unico per l'immigrazione, attraverso il quale il datore indica la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e si assume l'impegno del pagamento delle spese di ritorno dello stesso nel Paese di provenienza.
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