Promemoria scadenza per l’invio dei dati contenuti nell’allegato 3B

 

Cosa tratta?

Il medico competente ha l’obbligo di trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, evidenziando le differenze di genere (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all. 3B).

I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).

L’INAIL ha predisposto un applicativo web, in base all’intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.

 

Quando entra in vigore?

Scadenza annuale ogni 31 marzo (entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento).

 

Indicazioni operative

Per una corretta trasmissione dei dati il Medico competente deve seguire la seguente procedura telematica:

  • registrarsi al portale Inail;
  • associare l’unità produttiva di riferimento. Se questa non fosse già presente nell’archivio Inail, il medico può effettuarne l’inserimento ex novo;
  • compilare la comunicazione o allegare il documento ad hoc prodotto dalla cartella sanitaria;
  • trasmetterla ai servizi competenti per territorio.