Comunicazione telematica della malattia anche per i marittimi
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4010 del 17 novembre 2023, ricorda che il lavoratore marittimo ha l’obbligo di inviare all’INPS il certificato medico di malattia entro due giorni dal suo rilascio, pena la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo.
L’Istituto previdenziale ricorda anche che per i lavoratori marittimi la trasmissione del certificato di malattia, a cura del medico curante, deve avvenire generalmente per via telematica e solo in casi eccezionali su supporti cartacei.
Tra gli aspetti a cui il lavoratore marittimo deve prestare la massima attenzione, c’è quello dell’indirizzo di reperibilità indicato nel certificato medico, essendo fondamentale per consentire all’INPS di effettuare le visite mediche domiciliari di controllo.
L’indirizzo di reperibilità va tenuto aggiornato durante l’intera assenza per malattia. Pertanto eventuali variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo indicato nella certificazione medica dovranno essere preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale dell’INPS www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.
Se per problemi tecnici dell’apposito sistema telematico, l’aggiornamento della reperibilità non può avvenire on line, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, definita come “Polo” di lavorazione per lo specifico evento di malattia marittimi indennizzato, utilizzando uno dei canali istituiti allo scopo, ossia casella di posta elettronica medicolegale.nomesede@inps.it o tramite il Contact center multicanale al numero verde 803 164. Il lavoratore deve anche indicare la Struttura territoriale INPS competente rispetto all’evento assicurato.
Se il lavoratore marittimo si trova all’estero le visite di controllo dovranno avvenire con le modalità delineate nella circolare 87/2010. Quindi se l’INPS ne fa richiesta, l’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora in cui si trova il lavoratore marittimo è tenuta ad effettuare, secondo le modalità previste dalla propria legislazione, i controlli sia di carattere amministrativo che sanitario, relativamente alla persona assicurata.
Una volta effettuati i controlli, l’istituzione dello Stato di residenza o di dimora comunica all’INPS le informazioni relative all’esito dei controlli medesimi, unitamente alle informazioni relative ai costi sostenuti per l’effettuazione dei controlli medici richiesti.
Infine, l’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora, è tenuta a comunicare all’INPS anche le informazioni relative al termine dell’incapacità al lavoro.
Invece se il lavoratore marittimo sbarcato in Italia si trova in stato di malattia, prima di recarsi nuovamente all’estero deve essere sottoposto preventivamente a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia.
Infatti l’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS.
Se nonostante il parere negativo dell’INPS, il lavoratore marittimo si reca comunque all’estero, verrà disposta la sospensione del diritto all’indennità di malattia.
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