La Confartigianato comunicazione, la CNA comunicazione e terziario avanzato, la Casartigiani, la Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il 3 dicembre 2018, hanno siglato l’accordo che integra la disciplina contenuta nel CCNL Area comunicazione del 27/02/2018, stabilendo che si considerano attività stagionali quelle che per il loro carattere ricorrente e per le loro finalità, si svolgono o sono intensificate in determinati stagioni, eventi o periodi ciclici dell’anno.

Secondo l’accordo, l’individuazione della stagionalità, intesa anche come intensificazione dell’attività produttiva in determinati e limitati periodi dell’anno consentirà la stipula e/o la proroga e/o il rinnovo di rapporti a termine stagionali della durata massima di 6 mesi per ogni anno civile.

Pertanto rientrano nel concetto della stagionalità:

  • Le attività connesse alla prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marcketing relative: 1) al periodo elettorale; 2) alle nuove collezioni del settore moda, occhialeria e orafo; 3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio; 4) all’editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado; 5) alle produzioni stagionali del settore agroalimentare; 6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del settore del mobile e dell’arredo in generale;
  • Le attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo relative a: mod. CU, mod. 770, mod. 730, autoliquidazione, nuove modalità di fatturazione ecc.