Comunicazione obbligatoria anche per i riders
A cura della redazione
L’art. 27, c. 2-decies, del DDL di conversione del D.L. 152/2021 (attuazione del PNRR), introduce l'obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale. Tale comunicazione, in base alla novella in esame, deve essere resa, da parte del committente, entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità di trasmissione definite con decreto del Ministro del Lavoro.
La novella prevede che, ai fini in esame, si presumano rientranti nell'ambito dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale le prestazioni d'opera - comprese quelle intellettuali e le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente - i cui corrispettivi siano erogati dal committente tramite piattaforma digitale.
In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di comunicazione è assolto mediante un'unica comunicazione, contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.
Per l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, viene posto il termine (ordinatorio) di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 152/2021.
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