L’art. 12-sexsies della Legge n. 51/2022 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, apporta modifiche all’art. 14 del D.Lgs. 81/08

Cosa tratta?

La Legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 stabilisce, all’articolo 12-sexsies, una modifica al Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) all’articolo 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

La modifica apportata riguarda le comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in particolare esclude le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali dall’applicazione del provvedimento sospensivo dell’attività, che viene emanato quando, all’accesso ispettivo:

  • il 10% dei lavoratori sia occupato senza preventiva comunicazione;
  • o, il 10% dei lavoratori sia inquadrato come lavoro autonomo occasionale senza le condizioni normative richieste;
  • o, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (si veda Allegato 1 del TUS con tutte le sospensive).

Per queste ultime, i committenti devono eseguire la comunicazione tramite il modello "UNI-piattaforme" ed entro il 20° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, il DL ulteriormente modifica l’art. 14 comma 1, precisando che la preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente deve avvenire mediante modalità informatiche e non più con SMS o posta elettronica.

A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo comunicativo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Il committente che non ottempera all’obbligo di comunicazione è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

 

Quando entra in vigore?

La Legge è entrata in vigore il 21 maggio 2022.

 

Indicazioni operative

Recepire le modifiche apportate al Testo Unico di Sicurezza ed effettuare la comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali mediante modalità informatiche.