ComUnica: resta l'unica modalità dal 1° aprile
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare n. 41 del 26 marzo 2010, ha reso noto che, a partire dal 1° aprile, ComUnica resta l'unica modalità per l'effettuazione della comunicazioni relative all'avvio dell'attività di impresa. È, infatti, scaduto il regime transitorio (6 mesi a decorrere dall'1.10.2009) in cui era ancora applicabile la previgente normativa.
Si ricorda, che, ai sensi dell'art. 5 del DPCM 6 maggio 2009, gli adempimenti che possono essere espletati tramite ComUnica sono:
a) dichiarazione di inizio di attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva;
b) domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel REA, con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
c) domanda di iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
d) domanda di iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS, relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a: attività esercitata, cessazione attività, modifica denominazione impresa individuale, modifica ragione sociale, riattivazione attività, sospensione attività, modifica della sede legale, modifica della sede operativa;
g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.
I suddetti adempimenti possono essere espletati dai titolari/legali rappresentanti di impresa e dagli intermediari istituzionali di cui alla legge n. 12/1979.
Riproduzione riservata ©