Sulla G.U. n. 126/2024 è stato pubblicato il DL 31 maggio 2024, n. 71 che, all’art. 3, c. 2 abroga l’articolo 53, comma 2, lettera a), del TUIR avente ad oggetto la qualificazione come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del DL 71/2024, la norma ora abrogata risultava superflua e poteva anche indurre a dubbi applicativi, in quanto essa era priva dei necessari rinvii e specificazioni normativi.

L’abrogazione non modifica la distinzione tra i casi di reddito derivanti da attività abituale, soggetti alla disciplina generale in materia di imposte sui redditi da lavoro autonomo, di cui all’art. 54 del TUIR e i casi di reddito derivanti da attività occasionale, per i quali trovano applicazione, nell’ambito della disciplina delle imposte sui redditi diversi, le norme di cui all’articolo 67 del medesimo Testo Unico.

Invece l’art. 3, c. 3 del DL 71/2024 ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari, ossia quelle rese al di fuori di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, secondo la definizione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021.

La norma consente il riconoscimento, in favore dei predetti soggetti, di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, fermo restando il divieto di ogni altra forma di remunerazione delle prestazioni in oggetto, previa adozione, da parte del competente ente, organizzazione o società, di una regolamentazione delle tipologie di spese e delle attività di volontariato rientranti nelle forme di rimborso forfettario.

Queste spese e attività devono in ogni caso essere inerenti a manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal medesimo soggetto che ha adottato la regolamentazione. I rimborsi possono essere riconosciuti anche qualora l’attività sia svolta nel Comune di residenza del soggetto volontario.

Si ricorda che prima della modifica, la norma consentiva il rimborso esclusivamente per le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, o per le spese oggetto di autocertificazione. In quest’ultimo caso i rimborsi avvenivano nel limite di 150 euro mensili ed erano subordinati alla condizione che l'organo sociale competente deliberasse sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali fosse ammessa questa modalità di rimborso.

Si conferma che i rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente. Mentre viene specificato che tali importi sono inclusi nel computo degli emolumenti per l’applicazione dei limiti massimi di esclusione dall’imponibile della contribuzione previdenziale (Euro 5.000) e delle imposte sui redditi (Euro 15.000), stabiliti per alcune fattispecie di compensi per lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.

La norma introduce un obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari in oggetto. In particolare, si prevede che i soggetti eroganti i rimborsi ai volontari siano tenuti a comunicare i relativi nominativi e l’importo attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL.