L’INPS, con il messaggio 16/02/2012, n.2769 ha precisato che i compensi reversibili per il fatto che non costituiscono reddito assimilato a quello dipendente, né sono assoggettabili a tassazione, non danno luogo a ipotesi di cumulabilità con le prestazioni integrative salariali , previa esibizione della prova documentale della reversibilità.
Per compensi reversibili si intendono le indennità, i compensi e i gettoni di presenza di cui alle lettere b) e f), comma1 dell’art.50 del TUIR che per legge o per contratto non vengono trattenuti dal prestatore dell’attività, ma devono essere riversati allo Stato o al datore di lavoro.
Analogamente i gettoni di presenza riversati direttamente dal percipiente alle Associazioni sindacali di appartenenza. Anche per questi manca il presupposto impositivo dato che l’imputazione del compenso è riversato direttamente sul soggetto indicato nella clausola contrattuale.
Infine, conclude l’INPS, il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale che svolge un’attività lavorativa la cui remunerazione derivi esclusivamente da compensi reversibili, sempre previa esibizione della prova documentale della reversibilità, è esonerato dall’effettuare la comunicazione ex art.8, c.5, L. 160/1988 con la quale rende noto di aver percepito un compenso o una retribuzione al fine di non perdere il diritto alla prestazione integrativa.