L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 82E del 2 settembre 2014, ha precisato che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.
Si ricorda che sono abilitati al rilascio del visto di conformità, tra l’altro, i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'art. 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ossia:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
b) gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.