Il committente risponde in solido anche per il mancato versamento dei contributi dell’azienda subappaltata
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 25/10/2019 n. 27382, ha deciso che la responsabilità solidale del committente ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003 trova applicazione anche per le obbligazioni contributive dell’azienda subappaltata a nulla rilevando il fatto che vi sia stata una violazione del divieto di subappalto.
Nel caso in esame una società aveva appaltato lavori ad una società consortile, la quale li aveva assegnati ad una consorziata che a sua volta li aveva affidati in subappalto ad una cooperativa nei cui confronti l’INPS aveva accertato omissioni contributive.
L’INPS ha così richiesto il versamento dei contributi anche alla società committente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
Quest’ultima ha impugnato il provvedimento dell’INPS sostenendo che non aveva mai avuto contatti con la cooperativa subappaltata e che nel contratto di appalto era espressamente previsto il divieto di subappalto.
Il Tribunale del lavoro ha dato ragione all’azienda ricorrente, mentre la Corte d’appello ha riformato la sentenza del giudice di primo grado sostenendo che la società committente aveva l’elenco dei lavoratori inviati nello stabilimento dalla società appaltata nonché i cartellini delle presenze e ben quindi avrebbe potuto controllare di quale società gli stessi erano dipendenti.
La società ha proposto ricorso in Cassazione ma quest’ultima lo ha rigettato evidenziando che l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prevede un’obbligazione solidale del committente con l’appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti al dipendente, come si evince dal tenore letterale della norma nonché dalla sua ratio intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori più affidabili per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore.
Il fatto che nel caso in esame sia stato violato il divieto di subappalto non fa venir meno la responsabilità solidale per le omissioni contributive.
Infatti l’obbligazione contributiva va tenuta distinta da quella retributiva in ottemperanza al principio giurisprudenziale (Cass. 5353/2004, 15979/2003 e 6673/2003) secondo cui il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi.
La peculiarità dell’obbligazione contributiva induce a ritenere non coerente con le sue caratteristiche ed in assenza di qualsiasi plausibile ragione, l’esonero della responsabilità del committente a fronte della violazione del divieto di subappalto da parte del subappaltante, concordato con il committente.
A maggior ragione, come nel caso in esame, in cui è stato accertato un comportamento colposo del committente che non ha effettuato un adeguato controllo del personale addetto all’appalto pur avendo a disposizione gli elenchi dei lavoratori formalmente inviati nello stabilimento.
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