Il Ministero della solidarietà sociale, ha commentato in data 15/06/2007 la sentenza 8 maggio 2007, n. 158, con la quale la Corte Costituzionale ha esteso al coniuge della persona con disabilità, con questa convivente, la possibilità di usufruire del congedo biennale straordinario, disciplinato dal comma 5 dell'articolo 42 del TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
In particolare spiega il Ministero, la norma, originariamente, prevedeva tale possibilità solo con riferimento alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa
o nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio con disabilità perché totalmente inabili, uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona con disabilità in situazione di gravità.
Adesso, la sentenza della Corte Costituzionale ha eliminato la disparità di trattamento nei confronti del coniuge della persona con disabilità rispetto ai componenti della famiglia di origine che la norma prevedeva, pur essendo il coniuge, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte.