I Comitati per il Lavoro possono decidere sui ricorsi anche dopo i 90 giorni
A cura della redazione
L’INL, con la nota n. 1551 del 13 ottobre 2021, ha fornito indicazioni al fine di assicurare uniformità di comportamento da parte dei Comitati di cui all’art. 17 del D.Lgs. 124/2004, chiamati a decidere sui ricorsi amministrativi “avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”.
Allo scopo, si ricorda che:
- la “sussistenza” del rapporto di lavoro va riferita agli accertamenti che abbiano ad oggetto l’instaurazione di rapporti di lavoro di cui il ricorrente neghi l’esistenza (es. impiego di personale “in nero” e non anche nelle ipotesi di rapporto di lavoro fittizio). A tale ambito devono essere, altresì, riferite le contestazioni concernenti la illiceità del distacco transnazionale atteso che in tali ipotesi, ai sensi dell’art. 3, c. 4, del D.Lgs. 136/2016, “il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione”. Al contrario, la competenza va esclusa e la decisione del Comitato dovrà essere di inammissibilità nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all’art. 18, c. 5-bis, del D.Lgs. 276/2003, nel cui contesto non si realizza tale effetto costitutivo. Rientrano, infine, nell’ambito della “sussistenza” del rapporto di lavoro i ricorsi aventi ad oggetto la riconducibilità di un tirocinio nell’ambito di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;
- la “qualificazione” del rapporto di lavoro va riferita alle ipotesi in cui, benché non sia controversa la sussistenza del rapporto (dato, quindi, per esistente), l’organo ispettivo abbia contestato la sua qualificazione in relazione alla tipologia contrattuale utilizzata. In proposito, quindi, si ritiene che la competenza del Comitato sia circoscritta alla valutazione della fattispecie negoziale alla quale sono ricondotte le prestazioni lavorative, tant’è che lo stesso procede al riesame delle ragioni che hanno indotto l’organo di vigilanza a inquadrare diversamente il rapporto contrattuale rispetto all’iniziale qualificazione datane dalle parti. È, pertanto, ritenuto ammissibile il ricorso avverso verbali di accertamento che comportino la riconduzione delle prestazioni lavorative al lavoro subordinato (lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e co.co.co.; prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane; lavoro reso dai famigliari) o quelli che, pur nell’ambito della subordinazione, operino una diversa qualificazione contrattuale (ad es. da lavoro intermittente o da apprendistato ad un “normale” lavoro subordinato a tempo indeterminato). Inoltre, in un’ottica di estensione dell’ambito di tutela, si ritiene che possano essere discussi dal Comitato i ricorsi concernenti la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, benché in tali casi non si è in presenza di una vera e propria “riqualificazione” del rapporto quanto ad una estensione delle tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni “che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”. Viceversa, non si ritiene che rientrino nelle competenze del Comitato gli accertamenti sul regime orario effettivo della prestazione lavorativa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (accertamento orario full-time in luogo del part-time).
Con la nota 1551/2021 in esame, l’INL ha fornito indicazioni anche sul termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso decorrenti, in caso di diffida, dallo spirare del termine previsto per la regolarizzazione delle violazioni e il pagamento delle sanzioni in misura minima ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 124/2004.
Dalla presentazione tempestiva del ricorso decorrono i 90 giorni concessi al Comitato per decidere e, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 124/2004, “decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”. Al riguardo si ritiene che, al superamento dei 90 giorni e pur a fronte del “silenzio significativo” sia sempre possibile, da parte del Comitato, l’adozione di una decisione espressa purché la stessa intervenga entro un arco temporale ragionevolmente contenuto rispetto alla scadenza del termine.
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