L’INPS, con la circolare n. 48 del 17 maggio 2023, ha fornito istruzioni operative in merito ai ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Istituto.

In particolare, si fa riferimento al nuovo Regolamento adottato con la deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2023, che disciplina le procedure relative alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'INPS a livello sia centrale che periferico, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome istituiti ai sensi dell'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 479/1994.

I ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni devono essere presentati, direttamente dall’interessato o per il tramite degli Istituti di patronato o altri intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica.

Il ricorso trasmesso per via telematica direttamente dall’interessato si intende validamente presentato anche se non sottoscritto. L’utilizzo degli strumenti previsti per l’accesso ai servizi on line dell’Istituto, infatti, ne garantisce in ogni caso la riferibilità al ricorrente.

L’utilizzo di altre forme di comunicazione telematica certificata (quali, la Posta Elettronica Certificata), utilizzabile da parte del ricorrente o dell’intermediario abilitato, nella sola eventualità di mancanza della procedura telematica dedicata, garantisce la riferibilità al ricorrente solamente se il ricorso riporta la firma olografa dello stesso e la scansione del documento d’identità.

Sempre in via telematica devono essere altresì presentati i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti. 

Il provvedimento emesso dall’INPS può essere impugnato entro 90 giorni dalla sua ricezione, fatto salvo il termine ridotto di 30 giorni per la presentazione del ricorso ai Comitati di vigilanza, per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, nonché, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 148/2015, per i ricorsi al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria.

Specifiche disposizioni sono dettate dal Regolamento anche in materia di ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo.

L’art. 6 del Regolamento dispone, infatti, che avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale CISOA è ammesso ricorso da parte dell'istante, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, dinanzi al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti.

Ulteriormente, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data della deliberazione, può presentare ricorso ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato, purché nel corso della votazione abbia motivato il proprio dissenso e ne abbia chiesto l'annotazione a verbale. In tale ultimo caso, l'ufficio competente provvede a notificare il ricorso stesso al soggetto (lavoratore o datore di lavoro) istante. Il medesimo ufficio competente provvede, altresì, a dare comunicazione al soggetto istante dell’eventuale successiva rinuncia al ricorso.

Infine, il Titolo VII del Regolamento, dedicato ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, prevede che il ricorso avverso i provvedimenti adottati dall'INPS nelle materie di competenza dei suddetti Comitati deve essere presentato entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento stesso (art. 21 del Regolamento).

 

Atteso che, attualmente, i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego dei trattamenti di integrazione salariale sono considerati ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l’azione giudiziaria, al fine di evitare che i datori di lavoro, facendo affidamento sul più ampio arco temporale a loro disposizione per la proposizione del ricorso, incorrano in incolpevoli decadenze, si precisa che la nuova tempistica illustrata nella circolare 48/2023 troverà applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego notificati successivamente alla data di pubblicazione della medesima circolare (17.5.2023).

Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data, resta confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via amministrativa.

Il ricorso è inammissibile qualora sia presentato in forma cartacea, sia rivolto a impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall'INPS, sia carente di uno o più elementi essenziali, tratti di materia non riconducibile all'ambito di competenza dell'Istituto, sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini normativamente previsti per l'emissione del provvedimento, sia presentato da persona non legittimata ad agire, sia presentato in difetto di interesse concreto e attuale, avverso un provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato o qualora sia presentato oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.

Il ricorso si considera inammissibile anche quando è proposto contro un nuovo provvedimento nel caso in cui il ricorrente proponga le medesime censure già sollevate avverso un precedente provvedimento sul quale il Comitato si è già pronunciato.

Sono, inoltre, da considerare inammissibili i ricorsi avverso le certificazioni, quali, ad esempio, APE Sociale, lavoratori precoci, lavori usuranti, Certificazione del TFS cedibile.

Sono, altresì, inammissibili i ricorsi ai Comitati di vigilanza, presentati oltre il termine di 30 giorni (art. 4, c. 3, del Regolamento), e quelli per i quali sia stato presentato, contestualmente o precedentemente, anche ricorso giurisdizionale con il medesimo petitum.

Deve essere considerato inammissibile il ricorso al Comitato di vigilanza proposto avverso il silenzio dell’Amministrazione, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura INPS competente.

Nelle materie di competenza dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà o del Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale, è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato.

Il ricorso è, infine, inammissibile se presentato successivamente alla notifica di un avviso di addebito, avente ad oggetto il medesimo petitum e causa petendi, con valore di titolo esecutivo.

Il Regolamento dispone che il ricorso è, invece, improcedibile qualora, successivamente alla presentazione, sopravvengano cause che facciano venire meno l’interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato o qualora intervenga una pronuncia giudiziale di merito, anche non definitiva, relativa al medesimo oggetto del ricorso.

Al riguardo, si precisa che qualora l’atto impugnato sia stato annullato e sostituito da un altro atto, adottato sulla base di nuovi elementi che non erano oggetto della originaria contestazione e che dunque non risulti satisfattivo delle richieste del ricorrente, il ricorso rimane procedibile, salvo il caso in cui l’interessato abbia proposto specifico ricorso amministrativo avverso il nuovo provvedimento.

È, altresì, previsto che il ricorso dinanzi ai Comitati di vigilanza è improcedibile anche nel caso in cui, nel corso della fase istruttoria, risulti che sia stato notificato all’Istituto un ricorso giurisdizionale avente lo stesso oggetto.

Da ultimo, l’INPS chiarisce che la cessazione della materia del contendere è rilevabile in qualsiasi fase del procedimento – anche qualora la fase istruttoria sia effettuata dalla Direzione centrale competente - nel caso in cui l’Istituto adotti un provvedimento pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente.