La Camera di Commercio di Lodi, ha reso noto con il comunicato 25/03/2013 n.18, che è stato raggiunto un accordo tra le associazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio provinciale e il Banco Popolare di Lodi, la BCC Centropadana, la BCC Laudense e la BCC di Borghetto Lodigiano, al fine di attivare interventi volti a sostenere la disponibilità del reddito dei lavoratori, nelle more del pagamento diretto da parte dell’INPS.
In sostanza gli istituti di credito intervengono in tutti i casi in cui il lavoratore si trovi nella situazione di non percepire il trattamento a sostegno del reddito in quanto il datore di lavoro non è in grado di provvedere all’anticipazione dell’indennità e l’INPS non ha ancora proceduto al pagamento diretto.
L’erogazione consiste quindi nell’anticipare il trattamento economico derivante da CIGO, CIGS, anche in deroga, contratti di solidarietà o procedure di mobilità, tramite l’apertura di un conto corrente apposito presso una delle banche aderenti. Gli importi possono essere anticipati fino ad un massimo di 8.775 euro con durata massima di 9 mesi, con verifica trimestrale, in rate di importo massimo pari a 975 euro mensili.
In caso di mobilità potranno beneficiare dell’anticipazione solo i lavoratori presenti nella lista di mobilità indennizzata che sia stata validata dalla provincia di Lodi e approvata dalla regione Lombardia.
L’anticipo cesserà dalla decorrenza dell’erogazione del relativo trattamento economico da parte dell’INPS che avrà effetto solutorio del debito maturato e comunque non potrà avere una durata superiore a 9 mesi.
A garanzia del buon fine dei finanziamenti il lavoratore si impegnerà a domiciliare presso la Banca erogatrice l’accredito che successivamente gli sarà corrisposto dall’azienda o dall’INPS. Gli importi individuali concessi non saranno soggetti a interessi né a spese di gestione del conto corrente.
Se la domanda di integrazione salariale non viene accolta, la banca potrà richiedere al lavoratore la restituzione dell’importo dell’intero debito relativo anticipato. Nel caso in cui il lavoratore non adempia, la banca si potrà rivalere sul datore di lavoro che risulta responsabile in solido, purchè il rapporto di lavoro sia ancora in atto con il dipendente.
In quest’ultimo caso il datore di lavoro potrà recuperare quanto versato alla banca per conto del lavoratore dall’anticipazione del trattamento economico complessivamente dovuto dipendente, compreso il TFR.