Collocamento obbligatorio: sanzione diffidabile se l’assunzione tardiva è spontanea
A cura della redazione
L’INL, con la nota n. 966 del 17 giugno 2021, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità sanzionatorie del mancato rispetto degli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 68/1999 (art. 3) per più annualità.
In particolare, l’Ispettorato precisa che, affinché il datore di lavoro possa essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima, come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 124/2004 (diffida), occorre necessariamente che la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti normativamente previsti.
Ciò vale anche laddove l’assunzione del soggetto disabile ovvero la richiesta di assunzione numerica, seppur tardive perché effettuate oltre i 60 giorni, siano state effettuate spontaneamente dal datore di lavoro. In tali casi si potrà, infatti, procedere mediante diffida “ora per allora” ammettendo direttamente il datore di lavoro al pagamento delle sanzioni nel minimo edittale.
Diversamente avviene nell’ipotesi in cui, rispetto ad un’accertata scopertura verificatasi nel tempo, venga meno medio tempore l’obbligo di assunzione previsto dall’art. 3 della L. 68/1999 per effetto di una riduzione dell’organico aziendale. In tal caso, infatti, tale violazione non risulterà diffidabile atteso che il venir meno dell’obbligo di assunzione è conseguenza di una riduzione della c.d. base di computo e non di una iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro.
Pertanto, si dovrà procedere a contestare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15, c. 4, L. 68/1999, unicamente mediante notifica di illecito ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, in ragione del numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi in questione, al momento in cui, per effetto della riduzione di organico aziendale, sono venuti meno gli stessi obblighi.
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