Il Ministero del lavoro, con la circolare 08/08/2008 n.31, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che in merito al collocamento obbligatorio negli enti e nelle associazioni di arte e cultura e negli Istituti scolastici religiosi senza scopo di lucro, se la contrattazione collettiva non consente di individuare il personale rientrante nella quota di riserva, deve essere preso in considerazione il personale operaio o impiegatizio il quale svolge tutti i compiti e le funzioni preparatorie e serventi necessarie al perseguimento dello scopo precipuo per il quale l'organismo è stato costituito.
Quindi nel caso più specifico dell'istituzione scolastica religiosa è corretto il computo ai fini del collocamento obbligatorio del personale docente, con esclusione di quanti esercitano le funzioni di culto costituenti diretta e immediata espressione delle finalità proprie dell'istituto religioso.
In merito all'organo preposto ad effettuare il giudizio di idoneità allo svolgimento delle mansioni di un lavoratore disabile, il Ministero del lavoro precisa che nelle attività soggette a sorveglianza sanitaria, spetta al medico competente.
Quando invece in costanza del rapporto di lavoro le condizioni di salute del disabile si aggravano l'accertamento della compatibilità con le mansioni assegnate deve essere fatto dalla commissione medica collegiale istituita presso le ASL.
Infine per gli invalidi del lavoro la competenza all'accertamento dello stato di invalidante spetta all'INAIL , mentre per gli invalidi di guerra e per servizio il compito è assegnato alle commissioni mediche ospedaliere.