Il Ministero del lavoro, con la nota del 17 febbraio 2016 prot.n. 970, ha comunicato che la scadenza per effettuare l’invio del prospetto informativo di cui alla Legge 68/1999 è prorogata al 15 maggio 2016. A tal fine, i servizi informatici saranno disponibili solo a partire dal 15 aprile 2016.

La necessità di far slittare di qualche mese il termine previsto in via generale dal legislatore al 31 gennaio di ogni anno, è sorta a seguito delle modifiche introdotte dai decreti legislativi attuativi della Legge n.183/2014 (Jobs Act) in tema di collocamento mirato e sulle modalità di computo dei lavoratori, che hanno reso indispensabile un aggiornamento dei sistemi informatici, regionali e nazionale, che supportano l’invio del prospetto informativo. 

Il Ministero del lavoro ha riepilogato le citate modifiche che possono essere così riassunte:

- l’impresa utilizzatrice, in sede di computo dell’organico ai fini del collocamento obbligatorio, dovrà escludere i lavoratori somministrati. 

- tra i soggetti non computabili sono da ricomprendere anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 

- i datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non computano i lavoratori ammessi al telelavoro, agli effetti della determinazione della quota di riserva. L’esclusione opera in misura piena se i lavoratori sono occupati con contratto di telelavoro a tempo pieno. Pertanto se il loro contratto è part time devono essere esclusi in proporzione all’orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno.

- possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio. 

La computabilità di questi lavoratori però per poter trovare applicazione necessita della soddisfazione dei seguenti requisiti: dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni di riduzione della capacita lavorativa superiore al 60% ovvero di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero di riduzione della capacita lavorativa superiore al 45% per le persone con disabilita intellettiva e psichica; assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio; idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni a cui è stato adibito.

- in caso di somministrazione di lavoratori con disabilita per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato può essere computato nella quota di riserva. Perché detto computo possa produrre effetto è però necessario che la missione sia continuativa presso lo stesso utilizzatore. In questo caso il lavoratore disabile viene computato dall’utilizzatore durante la stessa missione. 

- i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di assumere i disabili per quanto concerne i medesimi addetti, subordinatamente al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita non occupato. Sulla questione il Ministero del lavoro richiama la propria nota del 16 dicembre 2015, con la quale aveva precisato che in attesa che venga emanato il decreto interministeriale che dovrebbe definire le modalità di versamento del citato contributo esonerativo, i datori di lavoro, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione lavoratori con disabilita, sono tenuti a comunicare, ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall’esonero, nonché al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale, che intendono presentare la predetta autocertificazione dell’esonero. Pertanto, il datore di lavoro che ha comunicato ai servizi competenti che intende avvalersi dell’autocertificazione per l’esonero, dovrà compilare l’apposita sezione “esonero” del prospetto informativo. Invece, nel caso in cui prima del 15 maggio 2016, detto decreto dovesse già essere stato adottato, la sezione del prospetto potrà essere compilata a seguito della presentazione dell’autocertificazione nei termini previsti dal medesimo decreto. 

- i datori di lavoro pubblici possono avvalersi della compensazione in via automatica. 

- i datori di lavoro privati assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione. Una volta decorsi i 60 giorni il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. Se il prospetto informativo è presentato entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione, vale come richiesta di avviamento nominativa o numerica. Resta fermo che se questa è numerica, il datore di lavoro deve indicare la qualifica già concordata con gli uffici competenti. Se invece alla data di presentazione del prospetto sono già decorsi i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, lo stesso vale unicamente come richiesta numerica e il datore di lavoro deve indicare la qualifica precedentemente individuata presso gli uffici competenti. 

- la sospensione temporanea dagli obblighi occupazionali dei soggetti disabili trova applicazione anche nei casi in cui vegano sottoscritti accordi ed attivate le procedure di incentivo all’esodo previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.