Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 3 del 9 giugno 2021, ha chiarito che i lavoratori in smart working non possono essere esclusi dalla base di computo dell'organico aziendale per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere ai sensi della L. n. 68/1999.

Il quesito è stato posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, che ha chiesto se i lavoratori agili potevano essere esclusi, ai fini predetti, assimilandoli ai lavoratori ammessi al telelavoro, per i quali l’art. 23 del D.Lgs.  80/2015 prevede l’esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.

Il Ministero, nella propria risposta, ha rilevato come non si rinviene nella legge n. 81/2017 una disposizione che escluda espressamente i lavoratori agili dall’organico aziendale, per qualsivoglia finalità.

Inoltre, i casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Sottolinea il Dicastero che laddove fosse ritenuta possibile l’esclusione dal computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart working, in assenza di un’espressa previsione in tal senso all’interno dell’ordinamento, risulterebbe di fatto pregiudicata in modo significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie. Inoltre, l’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale appare suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale, che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.