L’INL, con la nota n. 2283 del 23 marzo 2017, ha chiarito che, ai fini dell’adempimento alla diffida ex art. 13 del D.Lgs. 124/2004, nell’ambito della procedura relativa alle assunzioni obbligatorie (L. 68/1999), le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono “la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione” o “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”.

In particolare, l’Ispettorato, rispondendo ad un’istanza di interpello avanzata dalla DTL di Milano-Lodi, non ritiene che la diffida possa contemplare anche l’effettuazione della richiesta di convenzione ex art. 11 della L. 68/1999, non potendosi estendere la portata della norma agevolativa del D.Lgs. 151/2015 a strumenti diversi rispetto ai due espressamente indicati sopra.

La convenzione, in sostanza, è uno strumento assolutamente valido per assolvere gli obblighi della L. 68/1999 ma solo in un momento antecedente all’intervento ispettivo.