Rapporto di lavoro
Collocamento obbligatorio: computabilità ed esclusione degli orfani e profughi
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota 21/02/2005, fornisce un importante precisazione in merito alla computabilità ai fini del quote obbligatorie riservate ai disabili dei soggetti di cui all'art. 18 del DPR 333/2000.
Più precisamente la mancata proroga della disciplina transitoria contenuta nel DPR 333/2000 in base alla quale i datori di lavoro tenuti al collocamento obbligatorio potevano computare nella quota da riservare ai disabili in base all'organico aziendale anche i lavoratori di cui all'art. 18 dello stesso decreto previdenziale individuati negli orfani, vedove, profughi, ecc. ha comportato per le aziende l'obbligo di effettuare nuove assunzioni di soggetti disabili al fine di soddisfare quanto stabilito dalla legge 68/99.
Il Ministero sulla base del parere espresso dall'Ufficio di consulenza giuridica ha previsto che è necessario distinguere tra esclusione dei soggetti di cui all'art. 18 ai fini della determinazione della base di computo della percentuale da riservare ai disabili e la loro computabilità nella quota da riservare ai soggetti di cui alla legge 68/99.
Pertanto spiega il Ministero del lavoro da tale distinzione emerge in modo inequivocabile che i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n.68 già in servizio presso il datore di lavoro obbligato sono esclusi dalla base di computo "nei limiti della percentuale ivi prevista "(1%), stante la previsione letterale dell' art. 3, comma 1, DPR 333/2000.
Per quanto concerne invece la computabilità dei soggetti medesimi nella quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 68/99 spettante ai lavoratori disabili, si ritiene, in attesa dell'emanazione della prevista disciplina organica per i soggetti di cui al citato art.18, applicabile l' art. 11, comma 1, del citato DPR 333/2000, con la conseguente inclusione di questi soggetti nella quota da destinarsi ai disabili.
Il Ministero per spiegare meglio la situazione riporta inoltre il seguente esempio:
Prendendo un organico aziendale complessivo pari a 100 unità, (comprensivo di 2 unità di cui all'art.18 della legge 68/99, assunte a copertura dell'obbligo previsto dalla legge n. 482/68) occorrerà in primo luogo scorporare le unità appartenenti alle categorie protette derivanti dal calcolo percentuale dell' 1% (pari ad una unità) quale obbligo previsto dal citato art.18, per poi procedere a sottrarre dall'organico aziendale tale unità in quanto esclusione, unitamente a quelle unità aventi rapporti di lavoro che per definizione legislativa ed amministrativa sono esclusi dalla base imponibile.
Pertanto nell'esempio di cui sopra su una base di computo pari a 94 unità, determinata dopo aver effettuato le esclusioni (lavoratori esclusi a diverso titolo pari a 5 unità ed una unità appartenente alle categorie protette) si procederà al calcolo della percentuale del 7% (obbligo previsto dall'art.3) che risulterà pari a 6,58 unità e, sempre su una base pari a 94 si calcolerà l'1% (percentuale prevista dall'art 11, comma 1) ottenendo cosi un prodotto pari a 0,94.
Infine sempre continuando l'esempio da 6,58 si sottrae lo 0,94 ottenendo così per differenza il risultato di 5,64 che, arrotondato per eccesso, ammonta a 6 unità, corrispondenti alla quota d'obbligo ottenuta a seguito della possibilità concessa di utilizzare quei soggetti di cui all'art. 18, comma 2, legge n. 68/99, sia come esclusione sia come computo purchè in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge n. 68 del 1999.
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