L’INAIL, con la nota 4/11/2010 n. 7918, ha deciso che il datore di lavoro che non ha effettuato la comunicazione obbligatoria preventiva del rapporto di lavoro può evitare la maxisanzione soltanto se dagli accertamenti ispettivi risulta che sono stati assolti in precedenza gli adempimenti contributivi (flusso Emens) ed emerge quindi la volontà datoriale di non voler occultare il rapporto di lavoro.
L’esenzione trova applicazione anche se dalla verifica ispettiva risulta che non c’è corrispondenza tra le mansioni del lavoratore e la sua qualifica.
Infatti, come previsto dal Collegato lavoro, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore irregolare, a cui si aggiunge la sanzione di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, non si deve più far riferimento all’omessa iscrizione del dipendente nei libri obbligatori, ma alla mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego.
Lo stesso Collegato lavoro ha anche introdotto una maxisanzione ridotta nel caso in cui venga accertato che un dipendente ha prestato lavoro nero presso l’azienda prima di essere regolarmente assunto. In questo caso la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare a cui si aggiungono 30 euro per ogni giornata di effettivo lavoro.
Si ricorda infine che dall’entrata in vigore del Collegato lavoro non troverà più applicazione la sanzione civile pari a 3.000 euro per ciascun lavoratore prevista in caso di evasione contributiva, ma le sanzioni civili previste dalla Legge 388/2000, aumentate della metà.