Collegato Lavoro e arbitrato: per i consulenti del lavoro non è incostituzionale
A cura della redazione
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 8 del 22 marzo 2010, ha fornito alcune precisazioni in merito al profilo di costituzionalità della nuova norma, introdotta dal Collegato Lavoro, inerente all'arbitrato.
Innanzi tutto, è stato specificato che l'arbitrato non assume il carattere proprio di un processo, non avendo di quest'ultimo la radicalizzazione del conflitto. Le parti, infatti, trovano già un accordo nel devolvere la controversia ad un collegio arbitrale, cosa che non avviene nel processo, dove una parte ricorre al giudice del lavoro contro la volontà della parte avversa. La materia rimane, quindi, in un ambito contrattuale, in cui gli interessi in gioco hanno pari dignità.
La nuova regolamentazione dell'arbitrato in tema di lavoro, introdotta dal Collegato Lavoro alla Finanziaria 2010, può essere suddivisa in due parti distinte: l'arbitrato volontario e la disciplina della clausola compromissoria. Proprio il carattere volontario dei due istituti esclude ogni possibilità di configurare profili di incostituzionalità della nuova disciplina.
In relazione alla clausola compromissoria, infatti, l'art. 31 del Collegato prevede che le parti possano apporre nel contratto individuale di lavoro una clausola mediante la quale esse si impegnano a devolvere ogni futura controversia alla sede arbitrale e non al giudice del lavoro. Ed anche in questo caso, la scelta iniziale del lavoratore di preferire gli arbitri rispetto al giudice è del tutto volontaria.
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