Collegato Lavoro: approvato definitivamente dalla Camera il DLL 1441-quater-G
A cura della redazione
La Camera dei deputati, nella seduta del 19/10/2010, ha approvato in via definitiva, il Collegato Lavoro con le modifiche apportate dal Senato alla fine del mese di settembre u.s., che adesso attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Va ricordato che il Parlamento nel mese di marzo 2010 aveva già approvato definitivamente il collegato alla manovra economica, ma il Presidente della Repubblica aveva richiesto una nuova delibera sollevando dubbi di legittimità su alcuni passaggi normativi.
Quindi le novità del testo definitivo di maggior interesse per il datore di lavoro possono essere così sintetizzate:
- all’articolo 2 sono state introdotte alcune modifiche volte a coordinare il testo con le nuove norme introdotte dal DL 78/2010. In particolare al comma 1, lettera a), è stato eliminato il riferimento all’Istituto per gli affari sociali, in quanto l’articolo 7, comma 15, del DL 78/2010 ha disposto la soppressione dell’Istituto e il trasferimento delle relative funzioni all’ISFOL. Inoltre è stata soppressa la norma che attribuiva all’INAIL la competenza ad emanare, nel quadro dei richiamati indirizzi e direttive ministeriali, specifiche direttive all’ISPESL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto l’articolo 7, comma 1, del richiamato DL ha soppresso quest’ultimo istituto e ne ha attribuito le relative funzioni all’INAIL.
- all’articolo 31, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato,è stato in primo luogo stabilito, con riferimento all’attività delle commissioni di certificazione, che l’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria e deve avere ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro. Inoltre, è stato richiamato anche l’articolo 411 cpc, relativo al processo verbale di conciliazione, tra le disposizioni applicabili alle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico.
- all’articolo 32, in merito alle modalità e ai termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali, è stato in primo luogo innalzato da 180 a 270 giorni il termine entro il quale, a seguito dell’impugnazione del licenziamento, il lavoratore è tenuto (a pena di inefficacia dell’impugnazione medesima) a depositare il ricorso nella cancelleria del tribunale o a comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. E’ stato inoltre precisato che resta in ogni caso ferma la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Infine, è stato previsto che la nuova disciplina sull’impugnazione dei licenziamenti trovi applicazione in tutti i casi di invalidità (ma non anche di inefficacia) del licenziamento.
- all’articolo 50, (ferme restando le sentenze passate in giudicato) relativamente alla stabilizzazione dei cococo può fruire della possibilità di indennizzare il lavoratore con un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione non solo il datore di lavoro che, entro il 30 settembre 2008, abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e, successivamente all’entrata in vigore del collegato lavoro, offra anche la conversione a tempo indeterminato, ma anche quello che, sempre dopo l’entrata in vigore del collegato, offra l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere.
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