L’Assindatcolf, con un comunicato del 14 luglio 2015, ha messo a punto un “Vademecum” di diritti e doveri, per informare e formare il datore di lavoro domestico su cosa fare per godere di una serena vacanza, al riparo da spiacevoli inconvenienti e cause di lavoro.

I giorni di ferie sono complessivamente 26 sia che il domestico risulti convivente oppure ad ore. I 26 giorni di vacanza spettano per ogni anno di servizio svolto. Il periodo va conteggiato dal lunedì al sabato, ad eccezione quindi delle domeniche e dei festivi, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro.

Per chi non ha maturato un anno di servizio, non spettano 26 giorni di vacanza ma un periodo riproporzionato in base ai giorni lavorati, il calcolo si fa in dodicesimi. Il datore di lavoro può anche concedere un anticipo di giorni di ferie non maturati o decidere di accordare un periodo “extra” di vacanza come permesso non retribuito.

Le ferie devono avere un carattere continuativo, devono cioè essere godute in un unico periodo o al massimo in due periodi differenti, tenendo sempre presente che almeno 2 settimane devono essere comprese tra i mesi di giugno e settembre.

Le ferie devono essere fruite per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione mentre le restanti 2 settimane devono necessariamente essere prese entro i 18 mesi successivi. Il CCNL concede una deroga per i lavoratori stranieri che, su richiesta e con l’accordo del datore, possono cumulare le ferie di un biennio ed utilizzarle tutte insieme, per il cosiddetto “rimpatrio non definitivo”.

E’ opportuno stabilire già nella lettera di assunzione il periodo in cui godere delle ferie.

Il calcolo della retribuzione cambia a seconda della tipologia di lavoro. Al collaboratore convivente (tra cui rientra anche quello part-time contemplato però solo per alcune figure), deve essere corrisposta per ciascuna giornata una quota pari ad 1/26 del salario lordo mensile, a cui deve essere aggiunto il compenso sostitutivo convenzionale del vitto e dell’alloggio, un valore fisso stabilito dal Ministero del Lavoro che viene aggiornato annualmente e che per il 2015 è pari a 163,20 euro. Se per esempio lo stipendio lordo ammonta ad 800 euro il calcolo sarà il seguente: 800,00+163,20= 963,20 / 26 = 37,05. Il valore così ottenuto è quello da corrispondere per ogni giorno di ferie.

Il vitto e l’alloggio non sono dovuti al lavoratore convivente che sceglie, d’intesa con il datore, di usufruire del periodo di ferie presso l’abitazione dove presta servizio.

Per il collaboratore ad ore il calcolo è differente: la retribuzione deve essere rapportata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute. Se per esempio il collaboratore presta servizio il lunedì ed il mercoledì per 5 ore a 7 euro l’ora il calcolo sarà il seguente: 5 + 5 = 10 / 6 = 1,67 x 7,00 (retribuzione oraria) = 11,69. Il valore così ottenuto è quello da corrispondere per ogni giorno di ferie. 

Durante il godimento delle ferie continuano a maturare tutti gli istituti contrattuali come la tredicesima, l’anzianità di servizio e il tfr.

Le ferie si interrompono automaticamente qualora il lavoratore sia vittima, nello stesso periodo, di infortuni o malattia.