Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha ricordato che se ricorrono gravi e documentati motivi, il Ccnl del settore domestico prevede che il lavoratore (colf, badante o baby sitter) possa concordare con la famiglia datrice una sospensione extra feriale, ossia un periodo di tempo che gli consenta di occuparsi dell’emergenza.

Tale diritto è sancito dall’art. 18, comma 2, del CCNL che alla luce dell’emergenza umanitaria legata alla crisi ucraina potrebbe anche rappresentare un’opportunità per i tanti domestici che avendo le famiglie nei territori colpiti dalla guerra hanno bisogno di allontanarsi per prestare soccorso.

L’Associazione ricorda che la sospensione ‘extra feriale’ non prevede, però, la maturazione di alcun elemento retributivo ma permette la conservazione del posto di lavoro per un massimo di 12 mesi.