L'INPS, con il messaggio 09/12/2009 n.28660, ha analizzato alcune situazioni che potrebbero verificarsi nelle more della convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione del datore di lavoro che ha presentato istanza di regolarizzazione ex lege 102/2009 per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
In particolare l'INPS ha affrontato i seguenti casi:
Subentro - il rapporto di lavoro si costituisce tra un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda a seguito del decesso di quest'ultimo. In questo caso l'Istituto previdenziale dovrà acquisire due rapporti di lavoro: il primo con il datore di lavoro originario (la data del decesso dell'assistito coinciderà con la data di cessazione del rapporto di lavoro) ed il secondo con il soggetto subentrante (la data di assunzione corrisponde al giorno successivo al decesso).  Se il subentro del familiare non è possibile, l'INPS dovrà desumere dalla domanda di emersione i dati relativi al rapporto di lavoro e quindi inserire come cessazione la data del decesso.
Rinuncia per causa di forza maggiore - il rapporto di lavoro non si può costituire per un legittimo motivo. In questo caso verrà acquisito il rapporto di lavoro e la relativa cessazione alla data definita dallo Sportello Unico per l'immigrazione.
Rinuncia immotivata - Il rapporto di lavoro non si costituisce perché le parti non si presentano alla convocazione o perché manca una causa di forza maggiore. L'INPS acquisisce il rapporto di lavoro con applicazione di tutte le sanzioni previste dalla normativa in merito all'assunzione di lavoratori extracomunitari clandestini.
L'INPS precisa anche che, affinchè la domanda possa essere accolta, è necessario che il numero del documento di identità del lavoratore riportato sulla denuncia di assunzione sia uguale a quello indicato sul mod. F24 per il pagamento delle 500 euro.
Nelle more della convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione il datore di lavoro può richiedere all'INPS, al fine di evitare di dover versare in un'unica soluzione tutti i contributi dovuti dal 1° luglio 2009 (i 500 euro sono serviti infatti solo per coprire il trimestre 1/04/2009 - 30/06/2009) fino alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno, la spedizione dei bollettini di conto corrente postale, con un codice rapporto di lavoro provvisorio e con importo trimestrale calcolato sulla base delle ore di lavoro dichiarate e della retribuzione minima prevista per il livello contrattuale dichiarato. Se la retribuzione effettivamente corrisposta o il numero delle ore lavorate sono maggiori di quelle prese a riferimento dall'INPS, potranno essere utilizzati anche bollettini in bianco che verranno allegati a quelli precompilati.
L'INPS, con il messaggio 28660/2009, ha anche affrontato la questione relativa all'errata presentazione dell'istanza di emersione allo stesso Istituto previdenziale anziché allo Sportello Unico per l'immigrazione (competente a valutare le situazioni di lavoratori extracomunitari clandestini o con permesso di soggiorno che non consente l'attività lavorativa) oppure quella in cui il datore di lavoro per il medesimo lavoratore ha presentato una doppia istanza (all'INPS e allo Sportello Unico).
Poiché il Ministero dell'interno (circ. n. prot. 7602/2009) ha precisato che chi ha effettuato il versamento del contributo forfettario entro il 30 settembre u.s., ma non l'istanza di emersione, ha tempo fino al 31/12/2009 per regolarizzare la situazione, secondo l'istituto previdenziale anche i datori di lavoro che si trovano nelle situazioni sopra descritte possono sanare la loro posizione entro la fine dell'anno.