Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con la sentenza 10/05/2011 n.7, ha deciso che possono fruire della sanatoria prevista dalla Legge 102/2009 per le colf e le badanti, anche coloro che non hanno osservato l’ordine del Questore di lasciare il territorio italiano.
I giudici hanno così messo la parola fine alla questione che aveva visto contrapporsi due orientamenti. Da un lato coloro che ritenevano che la violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio italiano dietro un provvedimento di espulsione oltre a non essere espressamente menzionato nell’art. 1ter, c.13, lett. c) L. 102/2009 (che inibisce la regolarizzazione dei lavoratori extraUE condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cpp) non può essere nemmeno ascritto tra quelli di cui all’art. 380 cpp per difetto della previsione di una pena edittale non inferiore nel minimo a 5 anni, e neppure tra quelli di cui all’art. 381 cpp in quanto comportante l’arresto obbligatorio. Di opinione opposta invece le pronunce che sostenevano che l’ipotesi delittuosa potesse legittimamente farsi rientrare tra i delitti di cui all’art. 381 cpp in ragione della previsione di una pena superiore nel massimo ai tre anni.
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo dei due orientamenti evidenziando che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 28/04/2011 causa C-61/11 PPU nel richiamare le disposizioni contenute nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2008 n.2008/115/CE ed in particolare negli artt. 15 e 16, ha deciso che la normativa dello Stato membro, come quella contenuta nell’art. 14, c.5ter del T.U. immigrazione (che punisce con la reclusione lo straniero che non ha osservato l’ordine del Questore di lasciare il territorio italiano) è incompatibile con la disciplina comunitaria sulle procedure di rimpatrio.
Ne consegue che detta inosservanza da parte del cittadino extracomunitario non è più considerata reato e come tale non è più ostativa alla procedura di regolarizzazione introdotta dalla Legge 102/2009.