Il Ministero dell’interno, con la circolare 23/06/2011 n. prot. 17102/124, fornendo le prime indicazioni in merito al DL 89/2011 che da un lato recepisce la direttiva 2004/38/Ce sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e loro familiari e dall’altro recepisce la direttiva 2008/115/Ce sui rimpatri dei cittadini extracomunitari, ha colto l’occasione per precisare che devono essere considerate valide e pienamente efficaci le procedure già definite che hanno escluso la regolarizzazione ex lege 102/2009 per quelle colf e badanti condannate per aver commesso il reato di cui all’art. 14, c.5ter del T.U. immigrazione.
Il Ministero dell’interno ha messo così la parola fine alla questione che si stava trascinando da troppo tempo in merito alla possibilità di fruire della sanatoria anche per le colf e le bandanti che dopo aver ricevuto un provvedimento di espulsione non avevano ottemperato all’ordine di lasciare l’Italia, ma erano rimaste illegalmente sul territorio nazionale concretizzando così un secondo reato previsto dal Dlgs 286/1998 e successive modificazioni.
Sul punto il Consiglio di Stato con la sentenza 10/05/2011 ha ritenuto che la regolarizzazione possa trovare applicazione anche nei confronti dei predetti soggetti. Il Ministero dell’interno inizialmente ha condiviso l’orientamento del Consiglio di Stato, ma subito dopo ha deciso di riservarsi un po di tempo per prendere la decisione definitiva.
Adesso con la circolare del 23/06/2011 è arrivato a questa conclusione:
-    se la pratica non è ancora stata definita (ossia non è ancora stato notificato il decreto di diniego dell’emersione ai richiedenti, è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario oppure deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica, valido per l’impugnazione) lo Sportello unico per l’immigrazione deve acquisire un nuovo parere dal questore e riesaminare d’ufficio la domanda.
-    se la pratica invece è già stata definita, va ritenuta valida e il provvedimento finale pienamente efficace. Un eventuale riesame è ammesso solo su istanza del datore di lavoro ancora interessato alla regolarizzazione e quindi all’assunzione della colf o della badante.