Colf e badanti: aumentano le informazioni da rendere al lavoratore in sede di assunzione
A cura della redazione
Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha reso noto che con l’entrata in vigore, lo scorso 13 agosto, del cosiddetto ‘Decreto Trasparenza’ (D. Lgs. 104 del 27/06/2022) vengono incrementate le informazioni che il datore di lavoro domestico è tenuto a specificare nel contratto in caso di regolare assunzione sia a tempo determinato, che indeterminato (part time o full time).
In precedenza la norma di riferimento era l’art. 6 del Ccnl domestico che stabiliva quali informazioni inserire nella lettera di assunzione, come la data dell’inizio del rapporto di lavoro, il livello di appartenenza e la mansione, la durata del periodo di prova, l’esistenza o meno della convivenza, la residenza del lavoratore o la durata dell’orario di lavoro. Accanto a queste ‘classiche’ informazioni già previste, dal 13 agosto il datore di lavoro è obbligato a specificarne delle altre, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Nel dettaglio, se prima doveva essere solo genericamente indicato il periodo concordato dalle parti per il godimento delle ferie annuali, ora la norma stabilisce che debba essere specificata anche la durata (ovvero 26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio, così come stabilito dall’art. 17 del Ccnl). E ancora, nella lettera di assunzione dovrà anche essere indicata la procedura, la forma ed i termini del preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, contenuti specificati all’art. 40 del Ccnl.
Novità anche sul fronte dell’indicazione della retribuzione: non basterà più indicare il valore pattuito ma dovranno esserne specificati anche gli elementi costituivi (minimo tabellare, superminimo, eventuali indennità previste nelle Tabelle H-I-L o quelle di funzione per i lavoratori conviventi inquadrati al livello D e Ds). Diventa anche obbligatorio specificare il giorno del pagamento e la modalità (bonifico o contanti – secondo la normativa di riferimento).
Quanto all’aspetto previdenziale e assicurativorima dell’entrata in vigore del Dl Trasparenza il datore di lavoro domestico era tenuto ad indicare nella lettera di assunzione solo l’obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale, ora invece dovranno essere indicati tutti gli Enti (Cassacolf, vedi art. 53 del Ccnl) e gli Istituti (Inps) che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti al lavoratore.
La norma prevede che tali informazioni debbano essere fornite al lavoratore per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, all’atto dell’assunzione prima che inizi l’esecuzione della prestazione e, comunque, entro i 7 giorni successivi. Gli obblighi informativi si applicano anche ai rapporti di lavoro in essere alla data del 1° agosto ma solo previa richiesta scritta del lavoratore, da soddisfare entro 60 giorni.
A snellire una procedura che altrimenti avrebbe rischiato di appesantire la già lunga lista degli obblighi a carico del datore è intervenuta la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 10 agosto u.s. n.4, che ha stabilito che la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata al lavoratore anche attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato, che deve essere consegnato (in formato cartaceo o elettronico) previa firma per avvenuta ricezione.
Per questo Assindatcolf mette a disposizione dei propri iscritti copie cartacee del Contratto collettivo nazionale, che possono essere richieste contattando la propria sede di riferimento.
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