Colf e badanti: le regole fino al 30 luglio 2021 per il rientro in Italia dopo le ferie
A cura della redazione
Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha ricordato che fino 30 luglio 2021 saranno in vigore le nuove regole che riguardano i cittadini (italiani e stranieri) che fanno ingresso in Italia dopo un periodo trascorso all’estero.
A tal proposito l’associazione ha fornito un piccolo vademecum per le famiglie che hanno alle proprie dipendenze colf, badanti e baby sitter e che, come datori di lavoro, si apprestano a gestire il consueto periodo di ferie estivo.
Le indicazioni a cui attenersi sono contenute nell’Ordinanza del ministro della Salute del 14/05/2021 che cancella l’obbligo di quarantena per chi arriva da Paesi dell’Unione Europea, dalla Gran Bretagna, dai territori dell’area Schengen e da Israele: in questo caso sarà sufficiente esibire la cosiddetta ‘certificazione verde’ da cui risulti che ci si è sottoposti a tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo.
A queste persone sarà comunque richiesto di compilare un modulo di localizzazione digitale che sostituisce l’autodichiarazione e di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso (Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali. Importante sapere che la mancata presentazione della certificazione verde recante il risultato negativo del tampone di cui sopra comporta i seguenti obblighi: isolamento sanitario per dieci giorni presso l’indirizzo indicato nel modulo di localizzazione digitale; tampone al termine dell’isolamento di dieci giorni.
Diverse, invece, le regole per chi proviene dal Brasile, dall’India, Bangladesh e Sri Lanka.
Più precisamente sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.
L’ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19, solo alle seguenti categorie: coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021 (con autodichiarazione, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute), coloro che devono raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile (con autodichiarazione, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute) e ai soggetti in condizione di inderogabile necessità autorizzati dal Ministero della Salute
Resta fermo: l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 72 ore antecedenti, l'obbligo di compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia, l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito al momento dell’arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l’azienda sanitaria locale di riferimento indipendentemente dal risultato del test, l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni e l’obbligo di effettuare un ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.
Invece è vietato l’ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka, ad eccezione dei cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile 2021 e che non presentano sintomi COVID-19 (mediante autodichiarazione, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute) e dei cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) (mediante autodichiarazione, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute)
Inoltre è possibile entrare/rientrare in Italia dopo espressa autorizzazione del Ministero della Salute nei seguenti casi: ragioni umanitarie o sanitarie non differibili (previa autorizzazione da parte del Ministero della Salute) e per i soggetti di cui all’articolo 51 comma 7 lettera n) del DPCM 2 Marzo 2021 (previa autorizzazione da parte del Ministero della Salute).
L’ingresso in Italia, da India, Bangladesh e Sri Lanka avviene, in tutti i casi, nel rispetto inderogabile della seguente procedura: obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso con risultato negativo, obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico all’arrivo in aeroporto, obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito negativo del test, all’isolamento presso un COVID Hotel o altro luogo indicato dall’autorità sanitaria o dalla protezione civile per un periodo di dieci giorni, obbligo di sottoporsi ad un ulteriore test molecolare o antigenico dopo il periodo di quarantena e obbligo di compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia.
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