Assindatcolf, sul proprio sito internet, in attesa delle circolari esplicative che chiariranno le modalità operative per la presentazione della domanda, ha ricordato quali sono i requisiti e chi ha diritto a richiedere l’indennità secondo le indicazioni riportate nel Decreto Legge 34/2020.

In particolare l’assegno di 500 euro per il mese di aprile e 500 euro per il mese di maggio, spetta ai soli lavoratori domestici non conviventi che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

Il contributo, erogato dall’Inps, sarà riconosciuto anche nel caso in cui il domestico abbia continuato a lavorare, fruito di un periodo di ferie, di un permesso non retribuito o di una sospensione extraferiale.

Non si ha diritto a ricevere l’indennità se il lavoratore è titolare di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità), di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico o se questo ha già fruito di uno dei seguenti aiuti previsti nel Dl ‘Cura Italia’: Indennita’ professionisti e lavoratori   con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; Indennita’ lavoratori  autonomi  iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago; Indennita’ lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti Termali; Indennita’ lavoratori del settore agricolo; Indennita’ lavoratori dello spettacolo; percettori di reddito ultima istanza; percettori del reddito di emergenza; percettori del reddito di cittadinanza, a meno che l’importo dell’assegno non sia inferiore ai 500 euro (in questo caso l’indennità covid spetterà solo in misura integrativa fino al raggiungimento del tetto massimo di 500 euro mensili).