Colf e badanti: aggiornate le FAQ sul Green Pass
A cura della redazione
Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha pubblicato le FAQ aggiornate sul possesso del green pass anche per colf, badanti e baby sitter, ribadendo che il Green Pass è obbligatorio anche nel lavoro domestico.
Sebbene le figure prevalenti nel Ccnl domestico siano colf, badanti e baby sitter esistono anche altre figure professionali per cui vige l’obbligo di possesso di Green Pass, come nel caso (solo per citarne qualcuno) della governante, del maggiordomo, del cuoco, dell’istitutrice, della dama di compagnia, del dog sitter, dell’autista e del giardiniere, del custode o dell’amministratore dei beni di famiglia.
Il Green pass si scarica tramite l’app immuni o l’app Io. Il certificato può anche essere stampato da un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista, presentando la tessera sanitaria. La stampa della Certificazione è gratuita per tutti. Per chi non ha la tessera sanitaria, dal sito www.dgc.gov.it inserendo il codice authcode insieme al numero del documento.
Spetta al datore di lavoro o ad un appartenente al suo nucleo familiare o altra persona delegata dal datore stesso a dover controllare il Certificato Verde del domestico dipendente: se questo non lo possiede o non esibisce una versione valida non potrà lavorare fino a quando non presenterà un documento idoneo.
Dalle informazioni attualmente a disposizione l’unico modo per verificare la validità del Green Pass è quello di scansionare il Qr Code riportato nel certificato stesso. Tra gli strumenti a disposizione del verificatore l’Applicazione Verifica C-19 da installare su dispositivi mobili.
I lavoratori che sono in attesa di valida certificazione e che ne abbiano diritto (vaccinazione, test o guarigione) nelle more del rilascio, potranno esibire i documenti cartacei o digitali che attestano una delle condizioni di rilascio del green pass. Si ricorda che a seguito della prima dose della vaccinazione il green pass viene rilasciato solo dopo 15 giorni.
Se il domestico non possiede o non esibisce una versione valida del Green Pass dovrà essere considerato assente ingiustificato. Questa condizione comporta fin dal primo giorno la sospensione della retribuzione e di tutti gli emolumenti (compreso il vitto e l’alloggio in caso di convivenza) e lo stop al pagamento dei contributi Inps e Cassacolf.
L’assenza ingiustificata per mancato possesso di Green Pass valido durerà fino alla presentazione di idonea certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Assindatcolf specifica che non si può licenziare il domestico che non possiede il Green pass. Il lavoratore, seppur assente ingiustificato, ha infatti diritto alla conservazione del posto di lavoro. Si ricorda però che il venire meno del rapporto di fiducia tra le parti può sempre dare luogo al licenziamento, che nel settore domestico è libero (ad nutum) nel rispetto dei termini di preavviso.
Per il lavoratore che entra nel luogo di lavoro senza Green Pass la sanzione amministrativa va da 600 a 1500 euro. Per il datore che non controlla la sanzione va da 400 a 1000 euro.
Sono esentati i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute giustificata da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute. Il lavoratore domestico che dovesse trovarsi in questa condizione dovrà esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa presentazione del certificato – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Nel periodo di assenza del lavoratore perché privo del green pass, la famiglia potrà assumere un lavoratore in sostituzione: Assindatcolf consiglia di farlo sottoscrivendo un contratto a tempo indeterminato, una forma che consente il libero recesso dal rapporto in qualsiasi momento ma sempre nel rispetto dei termini di preavviso. In alternativa è possibile assumere un lavoratore interinale: in questo caso i soci Assindatcolf potranno rivolgersi agli uffici territoriali dell’agenzia interinale UMANA, con la quale si è sottoscritto specifico accordo che prevede tariffe agevolate.
La famiglia non deve pagare entrambi i domestici (l’assente ingiustificato e il sostituto). Infatti non viene sostenuto alcun costo aggiuntivo poiché al lavoratore assente non deve essere corrisposta la retribuzione fin dal primo giorno e non devono neanche essere versati i contributi Inps e Cassacolf per tutta la durata del periodo di stop.
Nel periodo di assenza ingiustificata, l’eventuale invio del certificato di malattia non ha alcun effetto sulla gestione dell’assenza.
Si ricorda che nel settore domestico il recesso è libero per entrambe le parti, ma anche il dipendente deve rispettare il preavviso: non lavorandolo in caso di assenza ingiustificata, perché non può accedere sul luogo di lavoro, il relativo valore economico verrà trattenuto sulle competenze di fine rapporto.
La legge prevede che il datore non debba conoscere l’evento sanitario che ha generato il Green Pass e quindi di conseguenza anche la durata della certificazione.
L’eventuale tampone a cui dovesse sottoporsi il domestico per l’ottenimento del Green Pass non è a carico delle famiglie ma del lavoratore stesso.
Il tampone molecolare ha una validità di 72 ore mentre quello antigenico rapido di 48 ore.
Il Decreto Legge prevede che tutti i lavoratori, del pubblico e del privato, anche quando non in presenza di un rapporto di lavoro dipendente abbiano l’obbligo di possedere una certificazione valida per svolgere l’attività, quindi anche la baby sitter o la colf che siano chiamate a svolgere attività lavorativa una tantum attraverso il Libretto Famiglia.
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