L’INPS, con il messaggio n. 795 del 23 febbraio 2023, ha reso noto che i datori di lavoro che hanno erogato l’ANF ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale corrisposto dai Fondi di solidarietà, potranno recuperare quanto anticipato utilizzando il codice causale già in uso L023.

Riguardo alla compilazione del flusso Uniemens i datori di lavoro interessati devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

-  nell’elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale di nuova istituzione “L123”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà”.

Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al mese precedente a quello corrente);

-  nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> inserire il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

-  nell’elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;

-  nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Infine, sottolinea l’INPS, in caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.