L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 7 del 29 marzo 2018, ha ribadito che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese. Ciò anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa.

L’Ispettorato ricorda che il contratto di rete può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese e di conseguenza non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c. (ad es. professionisti e associazioni). In caso di stipula del contratto di rete, l’interesse del distaccante sorge automaticamente ed è inoltre possibile prevedere la codatorialità. Tuttavia, affinché si producano tali effetti, occorre procedere preventivamente all’iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete stesso. Tale circostanza sarà oggetto di verifica in sede ispettiva.

Nel caso specifico della codatorialità, il contratto di rete deve indicare la platea dei lavoratori che vengono messi “a fattor comune”. Tali lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento degli obblighi di legge (comunicazione obbligatoria, consegna dichiarazione assunzione e registrazioni sul LUL) da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa. La codatorialità è poi disciplinata dalle medesime disposizioni in materia di distacco.

Eventuali omissioni relative al trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati. Trova applicazione, infatti, l’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Assumono rilevanza anche quelle omissioni contributive che derivino dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggior rappresentatività comparativa di settore.