L’INL, con la nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022, ha fornito le prime indicazioni in merito alla comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, da effettuare con il modelo “Unirete”, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 29 ottobre 2021 n. 205.

La nota precisa che le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono da effettuarsi a far data dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del D.M. n. 205/2021.

In relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio u.s., sarà invece possibile effettuare le comunicazioni entro il giorno 24 marzo compreso.

Gli adempimenti comunicativi devono essere effettuati da un’unica impresa retista, allo scopo individuata come referente nel contratto di rete, che deve allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime, dell’impresa referente.

I modelli disponibili sono:

  • Modello Unirete Assunzione, con cui l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità.
  • Il Modello Unirete Trasformazione, da compilare nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore.
  • Il Modello Unirete Proroga dovrà essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.
  • Il Modello Unirete Cessazione, che trova utilizzo nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità. Nel caso di cessazione dell’intera rete, l’impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e per effetto di tale comunicazione cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune.

L’INL sui profili previdenziali ed assicurativi, precisando che viene definito in base alla classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione UniRete come datore di lavoro di riferimento ed in virtù dell’imponibile retributivo determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa. Resta fermo che laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo.

Quanto a regime di solidarietà, si evidenzia che l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro può essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell’adempimento dell’uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti.