Il Ministero del Lavoro, in data 22 febbraio 2022, ha pubblicato nella sezione pubblicità legale del proprio sito istituzionale il decreto n. 205 del 29 ottobre 2021, con cui ha definito le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito dei contratti di rete. Il decreto si applica anche nell’ipotesi di comunicazione dei lavoratori in distacco tra aziende retiste.

Le disposizioni non trovano applicazione, diversamente, nel caso di co-assunzione in agricoltura, per il quale rimane applicabile il D.M. 27 marzo 2014.

Quanto ai soggetti obbligati, il decreto specifica che le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, ivi comprese le comunicazioni di distacco fra retisti, sono effettuate telematicamente per il tramite del modello “Unirete”, messo a disposizione sul sito www.servizi.lavoro.gov.it. Le imprese aderenti al contratto di rete effettuano tali comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all’impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

La retribuzione imponibile ai fini previdenziali è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa di provenienza, fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile dal contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella denuncia mensile Uniemens all’INPS a cura dell’impresa di provenienza.

Quanto al LUL, il decreto specifica che i lavoratori in codatorialità sono iscritti sul libro unico del lavoro dell’impresa di provenienza e le relative annotazioni evidenziano separatamente l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.

Le sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione sono a carico dell’impresa di individuata quale referente.