Con la nota del 21 dicembre 2001 l'Inail è intervenuta per fornire il proprio orientamento in merito alle precisazioni della circolare n. 105/2001 dell'Agenzia. Con la citata circolare l'Agenzia delle entrate, nel recepire parzialmente le istanze sociali, aveva ampliato la possibilità di attrarre i compensi percepiti nell'espletamento delle cariche di amministratore e sindaco nell'accezione di redditi di lavoro autonomo professionale di cui all'articolo 49, comma primo, del Dpr 917/86 (Tuir). In particolare l'Agenzia ha affermato che, seppur " non possa essere messo in discussione il principio espresso con la circolare n. 67/E secondo cui al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata occorre valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente" , anche l'esercizio dell'attività di amministrazione di società ed enti comporti, in alcune ipotesi la necessità di attingere a conoscenze direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo svolto." Tale valutazione può essere operata tenendo in considerazione, in via prioritaria, quanto disposto dai singoli ordinamenti professionali. E' evidente infatti che nel caso in cui i singoli ordinamenti professionali ricomprendano espressamente tali mansioni è ragionevole ritenere che queste ultime siano svolte nell'ambito della propria attività professionale. Fuori da questa ipotesi il risultato anzidetto potrà essere anche raggiunto in via interpretativa allorché il professionista svolga gli incarichi in questione in una società (o ente) che eserciti "un'attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione." A questo punto è intervenuta tempestivamente l'Inail la quale, peraltro in maniera del tutto scontata, ha sostanzialmente aderito al concetto espresso dall'Agenzia delle entrate. Di conseguenza se la posizione per tale fattispecie di collaborazione è stata già aperta cesserà d'ufficio altrimenti se è ricompressa nell'ambito di altra posizione assicurativa non dovrà più essere inclusa nel calcolo dei premi dovuti in sede di autoliquidazione per l'anno 2001.