COCOCO: interruzione della gravidanza e proroga del contratto
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 23/12/2008 n.58, ha reso noto che il diritto alla proroga del contratto non opera nei confronti delle collaboratrici coordinate e continuative nel caso in cui durante l'interdizione anticipata dal lavoro si verifichi l'interruzione della gravidanza prima del 180° giorno.
Secondo il Ministero l'esclusione della suddetta proroga trova la sua giustificazione nel fatto che l'interruzione della gravidanza entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione viene qualificata dall'art. 12 del DPR 1026/1976 come aborto e quindi come malattia (determinata dalla gravidanza).
Poiché l'art. 66 del DLgs 276/2003 riconosce il diritto alla proroga con riferimento al solo stato di gravidanza e non anche a quello di malattia, non può trovare applicazione in questi casi l'art. 4, DM 12/07/2007 che sancisce il diritto alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa (a seguito di autorizzazione all'interdizione anticipata dal lavoro della competente DPL), alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni.
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