L’INPS, con la circolare 18/09/2020 n. 104, ha precisato che i cococo con rapporto attivo al 23/02/2020 iscritti alla Gestione separata e i liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla citata data, con residenza in uno dei Comuni della c.d. Zona Rossa, dovranno utilizzare i canali tradizionali (sito web, contact center oppure telefono) per richiedere l’indennità aggiuntiva di 500 euro prevista dall’art. 44-bis del DL 18/2020 (L. 27/2020).

L’indennità spetta anche ai partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata, nonchè ai liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali.

L’INPS ricorda che l’indennità spetta per un massimo di tre mesi ed è parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

Inoltre l’indennità è cumulabile e compatibile con l’Assegno ordinario di invalidità, con il Reddito di cittadinanza, con l’indennità di disoccupazione NASPI, DIS-coll e con l’indennità di disoccupazione.

Infine, in analogia a quanto previsto per le altre indennità Covid-19, l’indennità aggiuntiva è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Invece l’indennità aggiuntiva è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stesa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata , degli enti di previdenza nonché con l’Ape sociale.