L’Inps, con la circolare n. 38 del 14 marzo 2013, ha fornito chiarimenti riguardanti l’indennità spettante ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto ex art. 2, commi 51-56, della L. 92/2012.
In particolare, l’Istituto ha precisato quanto segue:
- beneficiari dell’indennità sono i collaboratori coordinati e continuativi iscritti, in via esclusiva, alla Gestione separata presso l’Inps, fatta eccezione per i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo. Sono, altresì, esclusi tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui all'art. 61, c. 1, del D.Lgs. n. 276/2003. Sono esclusi, inoltre, i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. I potenziali beneficiari devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Ai lavoratori co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata si applica, per l'anno 2013 l'aliquota contributiva pari al 27%; si conferma l'applicazione dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento della tutela relativa alla maternità ed al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia;
- i collaboratori devono soddisfare “in via congiunta” i seguenti requisiti di legge:
a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT;
c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata Inps un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la Gestione separata;
- la domanda di prestazione deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Solo nel caso in cui il requisito previsto dalla lettera c) di cui sopra venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda, relativa “all’anno di riferimento” in cui il predetto requisito è stato maturato, è prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Si ribadisce che al momento della presentazione della domanda non è richiesto lo stato di disoccupazione.
Il nuovo modello di domanda di prestazione tiene conto delle novità intervenute e sarà disponibile sul sito dell’Inps nonappena saranno ultimate le variazioni. E’ ancora utilizzabile il modello SR92 per la richiesta della indennità per gli eventi fine lavoro fino al 31 dicembre 2012;
- l’importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, comma 3, L. 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
La prestazione, per disposizione di legge, è liquidata: - in un’unica soluzione se l’importo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro; - in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro.
La legge dispone, in via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che l’importo dell’indennità è elevato dal 5% al 7%;
- domande di prestazione riferite ad eventi fine lavoro intervenuti entro il 31.12.2012. La legge ha stabilito che “restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31.12.2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data”. In tali casi, si applica, pertanto, quanto previsto dall’articolo 19, c. 2 del DL n. 185/2008.
La suddetta previsione normativa deve intendersi riferita agli eventi fine lavoro verificatisi entro e non oltre il 31.12.2012.
I collaboratori il cui rapporto di lavoro termini entro il 31.12.2012, potranno – decorsi “almeno due mesi” in assenza di contratto di lavoro - presentare domanda nei trenta giorni successivi.
Si ricorda che il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda è di carattere ordinatorio e non perentorio.