Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello 15/12/2015 n.27, ha precisato che affinché non trovi applicazione, dal 1° gennaio 2016, la presunzione di subordinazione prevista dall’art. 2 del D.lgs. 81/2015 nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dagli accordi collettivi, è necessario che questi siano stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Per accertare se l’associazione sindacale è maggiormente rappresentativa è fondamentale effettuare la verifica comparativa di alcuni indici sintomatici, ricordati dal Ministero del lavoro con le circolari del 9/11/2010, del 6/03/2012 e del 5/06/2012 e riconosciuti dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, consistenti in: numero complessivo dei lavoratori occupati, numero complessivo delle imprese associate; diffusione territoriale e numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.  

Ne consegue che se la collaborazione coordinata e continuativa è disciplinata da un contratto collettivo stipulato da associazioni sindacali prive della suddetta rappresentatività, nulla impedirà l’applicazione della presunzione di subordinazione nel caso in cui ricorrono le condizioni individuate dall’art. 2 del D.lgs. 81/2015.