Clausola di salvaguardia per altri lavoratori in mobilità
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 12/03/2008 n.31, ha fornito precisazioni in merito alla clausola di salvaguardia ex lege 243/2004 dopo le modifiche apportate dalla L. 247/2007, secondo cui le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima del 1° gennaio 2008 continuano ad applicarsi, nei limiti di 5.000 beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
In particolare la clausola di salvaguardia si applica nel limite di 10.000 unità ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità e ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali.
A questi si aggiungono, nel limite di ulteriori 5.000 unità, i lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria per effetto di accordi stipulati entro il 15 luglio 2007 da aziende ubicate su tutto il territorio italiano.
La verifica del numero dei beneficiari viene effettuata dall'INPS attraverso un'azione di monitoraggio riferita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Ai soggetti beneficiari l'INPS invierà una certificazione nella quale sarà indicato: il diritto a poter conseguire la pensione di anzianità secondo la disciplina in vigore al 31 dicembre 2007, la data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e la prima finestra utile per l'accesso al pensionamento. La certificazione ricorderà all'interessato anche che l'avvio di attività lavorativa che comporta la sospensione o la perdita del diritto all'indennità di mobilità ordinaria produrrà l'esclusione del soggetto dai benefici della salvaguardia in esame.
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