Clausola di salvaguardia e lavoratori in mobilità con requisiti per la pensione di anzianità
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 02/05/2008 n.9844, ha individuato i lavoratori in mobilità che possono fruire della clausola di salvaguardia prevista dalla Legge 247/2007 in base alla quale è possibile applicare le regole per la pensione di anzianità vigenti al 31 dicembre 2007, a condizione che i soggetti interessati maturino i requisiti per l'anzianità stessa entro il periodo durante la quale si beneficia della mobilità.
Lo stesso Istituto previdenziale detta inoltre alle proprie sedi le istruzioni operative. In sostanza dopo la fase istruttoria i nominativi dei lavoratori in possesso dei requisiti verranno inseriti in una graduatoria formata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, che coincide con l'inizio del periodo di mobilità.
La certificazione attestante il possesso dei requisiti verrà quindi inviata ai primi 10mila lavoratori inseriti in graduatoria.
Se il lavoratore si rioccupa, perde la possibilità di beneficiare della clausola di salvaguardia indipendentemente dal fatto che la nuova attività sospenda o faccia perdere il diritto alla mobilità.
I lavoratori che hanno in essere un rapporto di lavoro a termine possono continuare a svolgere l'attività perché questa non pregiudica il godimento della salvaguardia.
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