Cittadinanza plurima e convenzione di Strasburgo
A cura della redazione

Il Ministero dell'interno, con la circolare 28/10/2009 n.14232, ha reso noto che a decorrere dal 4 giugno 2010 il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, non perderà più quella italiana.
L'Italia ha infatti denunciato il Capitolo I della predetta Convenzione secondo cui i cittadini degli Stati contraenti perdono la loro precedente cittadinanza in caso di acquisto o riacquisto a seguito di espressa manifestazione di volontà, della cittadinanza di uno dei paesi che hanno sottoscritto e ratificato la medesima Convenzione (l'Italia con la L. 4/10/1966 n.876).
La denuncia da parte dell'Italia secondo quanto previsto dall'art. 12 della Convenzione sarà efficace dopo 12 mesi dalla ricezione della notifica della stessa al Consiglio d'Europa avvenuta il 4/06/2009.
Il Ministero degli affari esteri ha ricordato che per il periodo intercorrente tra la predetta data ed il 4 giugno 2010, l'Italia si è avvalsa della riserva prevista dalla predetta Convenzione che permette ai cittadini di conservare la propria nazionalità se lo Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza vi consente preventivamente.
Detto consenso non va richiesto in quanto è da considerarsi già espresso a priori per gli Stati: Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo.
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