Circolazione limitata per le attrezzature da lavoro non conformi
A cura della redazione

La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 1 del 20 dicembre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla portata dell’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2008, che vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In merito alla portata della richiamata disposizione, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40590 del 3 maggio 2013, aveva ammesso la possibilità di deroga ai divieti laddove la vendita dell’attrezzatura non conforme fosse effettuata con la finalità di ripararla prima dell’utilizzo.
La Commissione, aderendo a tale pronuncia, ha quindi sottolineato che la circolazione delle attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2008.
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