Il Ministero del lavoro, con la nota 21/12/2015 n.14948, ha precisato che trova ancora applicazione la normativa antecedente il D.lgs. 148/2015 se la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro sono intervenute prima del 24 settembre u.s. e le relative istanze di CIGS sono state presentate nel periodo intercorrente dalla predetta data al 31/10/2015. 

In questo periodo infatti le aziende non erano tenute a rispettare i termini procedimentali previsti dal nuovo D.lgs. 148/2015.

La nota evidenzia anche che il regime normativo precedente il citato decreto legislativo attuativo del Jobs Act, consentiva un processo istruttorio, per le parti interessate al trattamento in questione, in cui le sospensioni/riduzioni di orario di lavoro erano precedenti all’istanza aziendale, i cui effetti retroagivano con riferimento alle sospensioni già effettuate. 

Pertanto il D.lgs. 148/2015 può essere interpretato nel senso di salvaguardare la procedura posta in essere dalle parti che, come sopra riportato, pone le sue basi sull’atto negoziale e sulle conseguenti sospensioni/riduzioni di orario, sia pure nei limiti temporali sopra evidenziati.