Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n.19 del 2 luglio 2015, ha precisato che se l’azienda industriale richiede l’estensione della CIGS per un periodo che va oltre i 36 mesi nel quinquennio, anche l’impresa della ristorazione collettiva, appaltatrice del servizio di mensa presso la stessa azienda industriale committente, potrà fruire di un periodo superiore al limite dei 36 mesi, però fino alla scadenza del contratto di appalto. 

Infatti l’art.23 della L. 155/1981, estende il trattamento di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro e che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto, in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell’impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purché dette situazioni diano luogo all’applicazione del trattamento a carico della Cassa per l’integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. 

In sostanza la norma introduce una specifica causale che consente l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria alle aziende appaltatrici di servizi di mensa in tutti i casi in cui l’azienda industriale presso la quale viene svolto il servizio versi in situazione di crisi o di difficoltà che abbiano comportato la concessione del trattamento di CIGO o di CIGS.

A tal proposito il DM 31347/2002 ribadisce che la contrazione dell’attività dell’azienda di mensa deve essere in diretta connessione con la contrazione dell’attività dell’impresa committente e che le difficoltà di quest’ultima devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale.

Ne consegue che l’estensione del trattamento di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa, anche oltre il limite dei 36 mesi nel quinquennio, trova la sua giustificazione in ragione delle conseguenze che dette imprese subiscono per effetto della contrazione dell’attività dei committenti.