CIGS rifinanziata anche per il 2020
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6 del 3 aprile 2019, ha fornito precisazioni in merito al rifinanziamento del trattamento di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, ex art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015, come modificato dall’art. 26-bis del DL 4/2019 (L. 26/2019).
La nuova disposizione normativa estende anche per l’anno 2020 – nel limite delle risorse finanziarie indicate – la possibilità alle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni, di richiedere la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi di cui all’art. 22, c. 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’art. 21, c. 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.
Alle medesime condizioni e sempre nel limite delle risorse finanziarie indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli art. 4 e 22, c. 2, del D.Lgs. 148/2015, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi di cui all’art. 22, c. 2.
Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5 del citato D.Lgs. 148/2015, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’art. 21, c. 5, e si realizzino le condizioni di cui al c. 2.
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